Art. 1
In vigore dal 10 dic 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:
All' è aggiunto il seguente comma:
"La disposizione del precedente comma si applica per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-12-06;788#art-1