Art. 2
In vigore dal 8 dic 1976
A favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, di ammontare non superiore a lire 6 milioni annue è concessa, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, una ulteriore detrazione di lire 24 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione sarà computata per l'anno 1976 in sede di conguaglio da effettuare, dai sostituti d'imposta, alla fine dell'anno, o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione stessa trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'ulteriore detrazione contemplata dal precedente comma si applica anche per i redditi di impresa indicati nel secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, quando sono state effettuate le detrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo 16.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano dal 1 novembre 1976 al 31 dicembre 1977.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 novembre 1976
LEONE
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Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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