Art. 1
In vigore dal 2 dic 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 1 ottobre 1976, n. 675, recante norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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