Art. 1

In vigore dal 2 dic 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 1 ottobre 1976, n. 675, recante norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675, recante norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero. — Testo vigente | Portale Normativo