Art. 1
In vigore dal 3 set 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, recante: "Norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche il 10 luglio 1976", con la seguente modificazione:
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
Per lo stesso periodo indicato dal primo comma dell', è sospesa la esecuzione delle procedure di sfratto per il rilascio degli immobili urbani e dei fondi rustici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 agosto 1976
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-08-19;615#art-1