Art. 2
In vigore dal 2 giu 1976
I corrispettivi versati per assistere o partecipare agli spettacoli ed altre attività di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella giornata indetta dalle competenti associazioni di categoria a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli e dall'imposta sul valore aggiunto.
Per gli organizzatori che corrispondono detti tributi in base a somma fissa non ragguagliata a singola giornata, l'esenzione si applica sulla corrispondente quota parte degli introiti riferibile alla giornata di spettacolo indetta a favore dei sinistrati.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 maggio 1976
LEONE
MORO - COSSIGA - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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