Art. 4
In vigore dal 4 lug 1976
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1975, valutato in complessive L. 1.128.500.000 si provvede quanto a lire 272 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, quanto a lire 230 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 del predetto stato di previsione per lo stesso anno finanziario e quanto a L. 626.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 maggio 1976
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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