Art. 1

In vigore dal 11 giu 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 maggio 1976 LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1976-05-14;390#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, numero 162, concernente finanziamento delle spese elettorali. — Testo vigente | Portale Normativo