Art. 1
In vigore dal 11 giu 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 maggio 1976
LEONE
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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