Art. 1
In vigore dal 30 mag 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 maggio 1976
LEONE
MORO - DONAT CATTIN - COLOMBO - ANDREOTTI - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-10;320#art-1