Art. 1
LEGGE 10 maggio 1976, n. 262
In vigore dal 1 gen 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre
1976. (1) (2)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 maggio 1976
LEONE
MORO - STAMMATI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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