Art. 1

LEGGE 10 maggio 1976, n. 262

In vigore dal 1 gen 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976. (1) (2) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MORO - STAMMATI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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LEGGE 10 maggio 1976, n. 262 (Art. 1 Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.) — Testo vigente | Portale Normativo