Art. 3
In vigore dal 27 giu 1976
Ai fini dell'applicazione della convenzione menzionata all', sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:
1) all'articolo 75 è aggiunto il seguente secondo comma:
"Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti è di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale.";
2) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
"I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.";
3) nell'articolo 171, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 maggio 1976
LEONE
MORO - RUMOR - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;404#art-3