Art. 1
In vigore dal 27 giu 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;402#art-1