Art. 1
In vigore dal 30 mag 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 maggio 1976
LEONE
MORO - STAMMATI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;316#art-1