Art. 2

LEGGE 30 aprile 1976, n. 386

In vigore dal 23 giu 1976
Gli enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle regioni e, nel quadro della programmazione regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori. Gli enti di sviluppo assicurano la partecipazione delle categorie agricole e svolgono la loro attività nell'intera regione. Gli enti di sviluppo prestano, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. Le regioni coordinano le attività affidate agli enti di sviluppo agricolo con quelle delegate a province, comuni e loro consorzi e con i programmi delle comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e di piani zonali.
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LEGGE 30 aprile 1976, n. 386 (Art. 2 Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo