Convenzione

Art. 6-septies

Marchi: registrazioni effettuate dall'agente o dal rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo

In vigore dal 4 lug 1976
Marchi: registrazioni effettuate dall'agente o dal rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo 1. Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti Paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato. 2. Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1, il diritto di opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione. 3. Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424#art-c-6-septies

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