Art. 3

In vigore dal 27 giu 1976
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si farà fronte nell'anno finanziario 1975 a carico del capitolo 7701 "Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, eccetera" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 1976 LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - STAMMATI - COLOMBO - FORLANI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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