Art. 1
In vigore dal 15 apr 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato con le seguenti modificazioni:
All'articolo 16, al quarto comma, la parola: "fino", è sostituita con le seguenti: "a seguito di concorsi o corsi o esami indetti anteriormente";
al sesto comma, le parole: "e fino al 31 dicembre 1979" sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie.
Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti".
All'articolo 20, al primo comma, le parole: "che, ai sensi", sono sostituite con le seguenti: "che, fruendo dei benefici".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 marzo 1976
LEONE
MORO - MALFATTI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-03-30;88#art-1