Art. 1
In vigore dal 1 apr 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 marzo 1976
LEONE
MORO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-03-29;61#art-1