Art. 1

In vigore dal 1 apr 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1976 LEONE MORO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1976-03-29;61#art-1

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