Art. 2

LEGGE 6 marzo 1976, n. 51

In vigore dal 4 apr 1976
All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi: "Sono altresì considerati abilitati alla costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate, i "maestri d'ascia", già abilitati a costruire natanti da pesca e da traffico fino a 50 tonnellate. I soci ordinari delle associazioni progettisti della nautica da diporto, riconosciute con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono abilitati, previo esame da effettuarsi presso il Registro navale italiano - in base al programma stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti - a firmare i progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto e ad essere iscritti nei registri di cui all'articolo 275 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, ove abbiano i requisiti richiesti dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 278 del medesimo regolamento".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 6 marzo 1976, n. 51 (Art. 2 Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo