Art. 1

In vigore dal 26 feb 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, concernente riapertura, a favore degli appartenenti alle forze di polizia, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1976 LEONE MORO - GUI - COLOMBO - REALE - VISENTINI - FORLANI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, concernente riapertura, in favore degli appartenenti alle forze di polizia, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo