Art. 1
In vigore dal 26 feb 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, concernente riapertura, a favore degli appartenenti alle forze di polizia, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1976
LEONE
MORO - GUI - COLOMBO - REALE - VISENTINI - FORLANI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-07;25#art-1