Art. 1

In vigore dal 25 feb 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1975, con le seguenti modificazioni: All', primo comma, le parole: "7 gennaio 1976", sono sostituite con le seguenti: "15 dicembre 1975"; e le parole: "nel limite massimo di 2 milioni di quintali", sono sostituite con le seguenti: "nel limite massimo di 2 milioni e mezzo di quintali". All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere delle regioni". All'articolo 3, primo comma, le parole: "All'onere di lire 2.680 milioni", sono sostituite con le seguenti: "All'onere di lire 3.300 milioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1976 LEONE MORO - MARCORA - ANDREOTTI - VISENTINI - COLOMBO - DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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