Art. 1
In vigore dal 19 feb 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con la seguente modificazione:
All', primo comma, la parola "possono" è sostituita dalla seguente "debbono".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1976
LEONE
MORO - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-07;15#art-1