Art. 1

In vigore dal 25 feb 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1976 LEONE MORO - TOROS - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. — Testo vigente | Portale Normativo