Art. 1
In vigore dal 25 feb 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, recante proroga delle norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 febbraio 1976
LEONE
MORO - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-05;22#art-1