Art. 5

LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

In vigore dal 8 mag 2010
Vigilanza sull'esercizio della professione L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero della giustizia , il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il Ministero della giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.
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