Art. 4

LEGGE 11 novembre 1975, n. 584

In vigore dal 2 giu 1976
Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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LEGGE 11 novembre 1975, n. 584 (Art. 4 Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.) — Testo vigente | Portale Normativo