Convenzione

Art. 11

In vigore dal 10 mar 1976
. Vengono considerate come illecite la esportazione e il trasferimento di proprietà indebita di beni culturali risultante direttamente o indirettamente dall'occupazione di un paese da parte di una potenza straniera.
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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970. — Testo vigente | Portale Normativo