Art. 2

In vigore dal 18 ott 1975
Per l'effettuazione di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea il Ministro per i trasporti è autorizzato ad assumere impegni in ragione di: lire 5 miliardi per il 1975; lire 15 miliardi per il 1976; lire 25 miliardi per il 1977; lire 40 miliardi per il 1978; lire 50 miliardi per il 1979; lire 50 miliardi per il 1980; lire 15 miliardi per il 1981. Gli interventi saranno destinati: per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord Milano; per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana; per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana; per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea. Sui provvedimenti, che saranno adottati nelle forme previste dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, e che potranno comportare la proroga delle rispettive concessioni fino a un massimo di venticinque anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, sarà preventivamente sentita la regione interessata che farà conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni. Le opere e il materiale mobile delle ferrovie resteranno acquisiti in proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario erogato in esecuzione della presente disposizione e lasciati in uso gratuito ai concessionari che ne cureranno la perfetta conservazione ed il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a causa di forza maggiore. All'onere di lire 5 miliardi e lire 15 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo negli anni 1975 e 1976 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per l'anno 1975 e per l'anno 1976. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 ottobre 1975 LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - VISENTINI - DONAT-CATTIN - MARCORA - MARTINELLI - GIOIA - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti. — Testo vigente | Portale Normativo