Art. 2

Abrogato
In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 ottobre 1975 LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - VISENTINI - DE MITA - BUCALOSSI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

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urn:nir:stato:legge:1975-10-16;492#art-2

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