Art. 2
AbrogatoIn vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 ottobre 1975
LEONE
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI
- VISENTINI - DE MITA
- BUCALOSSI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-16;492#art-2