Art. 1
In vigore dal 4 gen 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-15;645#art-1