Art. 1

LEGGE 4 agosto 1975, n. 389

In vigore dal 23 ago 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".
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