Art. 3
LEGGE 29 luglio 1975, n. 405
In vigore dal 11 set 1975
Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonchè nell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.
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