Art. 70-ter

In vigore dal 31 ott 1986
(((Nuove denominazioni). )) (( 1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza". 2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonchè degli uffici di sorveglianza di cui all' si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia))
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-70-ter

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