Art. 2

In vigore dal 30 lug 1975
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 16 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 1975 LEONE MORO - RUMOR - GIOIA - FORLANI - DE MITA Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla navigazione marittima, firmato a Roma il 22 maggio 1973. — Testo vigente | Portale Normativo