Art. 2

LEGGE 6 giugno 1975, n. 197

In vigore dal 29 giu 1975
L'inquadramento di cui al secondo comma del precedente articolo viene effettuato mediante concorsi speciali compartimentali per titoli, da indirsi con decreto del Ministro per i trasporti, per le qualifiche di seguito indicate, corrispondenti alle mansioni espletate dal personale interessato alle dipendenze delle imprese private: manovale, per il servizio elencato al punto 1) dell'articolo 1, nonchè per il servizio di manovalanza di cui al punto 2) dello stesso articolo; commesso, per il servizio di apertura pacchi C, di cui al punto 2) dell'articolo 1. Gli inquadramenti saranno deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle due indicate qualifiche, che resta stabilito in 44 unità per la qualifica di manovale ed in 17 unità per la qualifica di commesso. Nei bandi di concorso, le dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente saranno ripartite per servizio assunto in gestione diretta e per compartimento, secondo quanto indicato nel prospetto di cui all'allegato A della presente legge. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dovrà essere presentata nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale.
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