Art. 1

LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

In vigore dal 10 giu 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. È istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di: a) promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura; b) favorire, attraverso una adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati; c) adeguare il livello di formazione generale-tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
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