Art. 1
In vigore dal 27 apr 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, recante norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, con la seguente modificazione:
All', primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ricavati dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità di prodotto dichiarata alla fine del raccolto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 aprile 1975
LEONE
MORO - MARCORA - COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-04-22;124#art-1