Art. 34

In vigore dal 6 mag 1975
Sanzioni penali Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.
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