Accordo

Art. 18

In vigore dal 24 giu 1975
1. Il presente accordo può essere riveduto su richiesta di un Partecipante o dell'Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore quando tutte le Parti ne hanno notificato la loro accettazione al Governo depositario. 2. Gli allegati del presente accordo possono essere riveduti dal Direttivo del programma conformemente alle disposizioni delle clausole di revisione di tali allegati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo