Art. 2

LEGGE 23 dicembre 1974, n. 704

In vigore dal 22 gen 1975
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1974 LEONE MORO - SARTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 23 dicembre 1974, n. 704 (Art. 2 Aumento del contributo annuo a favore del Club alpino italiano.) — Testo vigente | Portale Normativo