Art. 2

In vigore dal 19 dic 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 ottobre 1974 LEONE RUMOR - MORO - ANDREOTTI - DE MITA Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972. — Testo vigente | Portale Normativo