Art. 2

In vigore dal 3 dic 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 ottobre 1974 LEONE RUMOR - MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;538#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo