Art. 2
In vigore dal 30 nov 1974
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - MORO - TANASSI
PRETI
Visto il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-10-08;535#art-2