Art. 3

In vigore dal 18 set 1974
All'onere di L. 770.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 1974 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - COPPO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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