Art. 3

In vigore dal 18 ago 1974
Gli accertamenti per l'omesso versamento dei tributi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono privi di ogni effetto. Coloro i quali abbiano pagata l'una tantum alla data di pubblicazione della presente legge di conversione e che per effetto delle modificazioni apportate al decreto dalla presente legge di conversione siano creditori dello Stato, per una parte o per l'intero ammontare della soprattassa, possono rivalersi delle somme versate indebitamente detraendo il loro credito dalla tassa di circolazione dovuta per il prossimo anno. A tal fine essi dovranno esibire la ricevuta di pagamento dell'una tantum agli uffici dell'Automobile club o qualora il nuovo versamento sia effettuato tramite il servizio postale, indicare nella causale di versamento gli estremi della ricevuta di pagamento dell'una tantum. Gli interessati possono tuttavia optare per la restituzione della somma facendo domanda in carta semplice alla sede dell'Automobile club d'Italia della provincia di immatricolazione dei veicoli a motore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 1974 LEONE RUMOR - TANASSI - GIOLITTI - COLOMBO - ANDREOTTI - DE MITA - MATTEOTTI - RIPAMONTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;346#art-3

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