Art. 1
In vigore dal 21 ago 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numeri 834/74 e 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il secondo comma è sostituito con il seguente:
La Cassa predetta distribuirà dette somme direttamente a tutti i bieticoltori entro il 31 dicembre, secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi.
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
Articolo 4-bis. - Le disposizioni dell' del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge con la legge 4 agosto 1973, n. 497, continuano ad applicarsi per il comando di personale occorrente per il funzionamento della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei prezzi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 agosto 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-08-10;352#art-1