Art. 48

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343

In vigore dal 29 ago 1974
Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1974 LEONE RUMOR - TAVIANI - COLOMBO - TANASSI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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