Allegato G
Art. 4
In vigore dal 18 set 1974
È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato
"Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento
stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di
ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entità dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.
In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un volo. Le
decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-ag-4