Allegato C
Art. 4
In vigore dal 18 set 1974
È istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato
"Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante può, ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento
stabilisce il quorum necessario per la validità delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di
ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i puniti di vista minoritari e la loro motivazione.
In sede di Comitato, ogni rappresentante dispone di un voto. Le
decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione è presa all'unanimità; tuttavia, l'astensione di uno o più rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;407#art-ac-4