Allegato C
Art. 13
In vigore dal 18 set 1974
1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le
disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finché sussistono i diritti di proprietà industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how;
a) I diritti di proprietà industriale sui risultati della
ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprietà; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà può tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.
Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di
ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si può convenire che i diritti di proprietà industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.
Il deposito delle domande di diritti di proprietà industriale
risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.
b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei
diritti di proprietà industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima può concedere licenze o cedere i diritti di proprietà industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.
c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità
europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprietà industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di
proprietà industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprietà:
quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza
pubblica e della sanità pubblica le esigenze del firmatario che chiede la licenza;
quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario
che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario
richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprietà.
Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e
devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprietà industriale e alle domande di diritti di proprietà precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis
alle conoscenze non coperte dai diritti di proprietà industriale (know how, ecc.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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