Art. 2
In vigore dal 24 ago 1974
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all' della convenzione ed all' dello accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-rd-2