Art. 2

LEGGE 24 giugno 1974, n. 271

In vigore dal 31 lug 1974
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 giugno 1974 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - COPPO - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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LEGGE 24 giugno 1974, n. 271 (Art. 2 Facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo